Onorevoli Colleghi! - Come è noto l'attività di noleggio con conducente è effettuata mediante noleggio di autobus o noleggio di autovettura.
      La legislazione vigente definisce autobus i mezzi dotati di un numero di posti superiore a nove; definisce invece autovettura i mezzi con un numero di posti fino a nove: in tal senso si veda l'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
      Nella scorsa legislatura è stata approvata la nuova normativa riguardante il noleggio di autobus con conducente (legge 11 agosto 2003, n. 218). All'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 2003, il legislatore ha riconosciuto, nella sostanza, che le imprese che effettuano il servizio di noleggio con conducente mediante autobus sono al tempo stesso imprese che effettuano noleggio con conducente mediante autovettura. L'implicito riconoscimento che si tratti del medesimo segmento di mercato è del tutto evidente.
      Attualmente invece, pur espletando la medesima attività, la legislazione ha mantenuto separati i due segmenti del medesimo mercato. Ha infatti regolamentato il noleggio di vettura con conducente insieme al taxi, non considerandone la grande diversità.
      Infatti mentre il taxi è regolamentato da disposizioni comunali per ciò che riguarda le tariffe e il colore delle vetture,

 

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il noleggio di autovettura con conducente è effettuato con totale libertà di contrattazione, riguardo il servizio offerto alla clientela. Inoltre per il taxi non è ammesso il cumulo delle autorizzazioni (e non potrebbe essere altrimenti), mentre per il noleggio di autovettura con conducente tale divieto non esiste.
      Infine per i taxi sono previsti contributi sulla benzina, essi sono sottoposti all'obbligo dello stazionamento in piazza e hanno limiti territoriali per espletare la loro attività; per il servizio di noleggio di autovettura con conducente non è previsto alcun contributo pubblico, nessun obbligo di stazionamento nelle piazze e nessun limite territoriale per lo svolgimento del servizio.
      Per le valutazioni sopra espresse appare utile e opportuno ricondurre a legislazione omogenea la medesima attività.
      Con la presente proposta di legge si intende sottoporre a una nuova legislazione (omologa a quella vigente per i bus) la tutela della concorrenza nel settore del noleggio di autovetture, regolamentare l'accesso alla professione, nonché stimolare la crescita di una cultura imprenditoriale nel segmento dell'autonoleggio con autovettura.
      Sono prevedibili importanti positivi risultati. Sarà certamente favorita la trasparenza del mercato nonché l'emersione dal lavoro sommerso, accompagnata dalla lotta all'abusivismo, che nel settore appare particolarmente attecchire. È prevedibile, inoltre, un aumento dell'occupazione.
      Alcuni Stati europei hanno già proceduto ad adottare normative similari a quanto è indicato nella presente proposta di legge.
 

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